Il decreto legge del 2 marzo 2020 ha autorizzato il voucher come modalità di rimborso. C’è però un contrasto con il regolamento 261 del 2004. Questo prevede l’obbligo per le compagnie di emettere un rimborso nei confronti dei passeggeri qualora il biglietto e il viaggio non sia fruibile.
Regolamento CE 261/2004 – EUR-Lex
Questo stabilisce le regole comuni in Europa per la compensazione e l’assistenza ai passeggeri. Prevede un rimborso monetario se l’impossibilità a prendere parte al viaggio non dipenda dalla propria volontà ma dalla compagnia, da un ritardo o da imbarco negato.
Nessun rimborso: sono autorizzati i voucher validi 12 mesi
Con il DECRETO-LEGGE 2 marzo 2020, n. 9 relativo a “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” è stata introdotta una sezione apposita per il settore viaggi. La disciplina dei voucher è stata introdotta con l’articolo 28. In seguito l’articolo 88-bis (“Rimborso di titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici”) ha chiarito come questa modalità assolva gli obblighi di rimborso e non richieda quindi alcuna accettazione da parte del cliente.
Le compagnie sono pertanto autorizzate ad emettere un voucher e non un rimborso economico. Il buono emesso è da utilizzare entro 12 mesi, solo alla scadenza se non è stato utilizzato, sarà possibile chiedere un rimborso.
Questa forma di credito riguarda sia le prenotazioni dirette che quelle avvenute con intermediari (portali web e agenzie di viaggio).