Il decreto legge del 2 marzo 2020 ha autorizzato il voucher come modalità di rimborso alternativa al rimborso monetario tradizionale.
C’è però un contrasto con il regolamento 261 del 2004 e quindi la situazione si è resa complicata per i viaggiatori.
Questo prevede l’obbligo per le compagnie di emettere un rimborso nei confronti dei passeggeri qualora il biglietto e il viaggio non sia fruibile.
Regolamento CE 261/2004 – EUR-Lex
Questo stabilisce le regole comuni in Europa per la compensazione e l’assistenza ai passeggeri. Prevede un rimborso monetario se l’impossibilità a prendere parte al viaggio non dipenda dalla propria volontà ma dalla compagnia, da un ritardo o da imbarco negato.
Nessun rimborso: sono autorizzati i voucher validi 12 mesi
Con il DECRETO-LEGGE 2 marzo 2020, n. 9 relativo a “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” è stata introdotta una sezione apposita per il settore viaggi. La disciplina dei voucher è stata introdotta con l’articolo 28. In seguito l’articolo 88-bis (“Rimborso di titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici”) ha chiarito come questa modalità assolva gli obblighi di rimborso e non richieda quindi alcuna accettazione da parte del cliente.
Le compagnie sono pertanto autorizzate ad emettere un voucher e non un rimborso economico. Il buono emesso è da utilizzare entro 12 mesi, solo alla scadenza se non è stato utilizzato, sarà possibile chiedere un rimborso.
Questa forma di credito riguarda sia le prenotazioni dirette che quelle avvenute con intermediari (portali web e agenzie di viaggio).